Obbligo di garanzia del cedente: Art 1266 c.c.

22 dic 2021 · 4 min. 15 sec.
Obbligo di garanzia del cedente: Art 1266 c.c.
Descrizione

Art 1266 codice civile Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per...

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Art 1266 codice civile
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione.
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Informazioni
Autore Daniele Bausi
Organizzazione Daniele Bausi
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