Delegazione cumulativa: art. 1268 c.c.
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Descrizione
https://www.youtube.com/channel/UC2i86hMc5XLyTuvHFtSitPA Art. 1268. Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che...
mostra di piùArt. 1268.
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
Tuttavia, il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento.
Informazioni
Autore | Daniele Bausi |
Organizzazione | Daniele Bausi |
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