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LA VOCE DEI PENALISTI ITALIANI

  • Ascoltato 3 min. 53 sec.
  • Ascoltato 2 min. 54 sec.
  • Ascoltato 12 min. 13 sec.
  • Luca Brezigar, detenzione domiciliare e Corte Costituzionale n. 84/2024

    4 GIU 2024 · https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20240510114700.pdf Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale Comunicato del 10 maggio 2024  Il decreto legislativo n. 150 del 2022 non ha violato la legge delega nel disciplinare le modalità esecutive della nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Lo ha stabilito la Corte costituzionale https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:84, con la quale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate una serie di questioni sollevate dalla Corte d’appello di Bologna. Rispetto all’unica questione valutata nel merito, la Consulta ha sottolineato che la riforma del 2022 mira a rivitalizzare le pene sostitutive delle detenzioni di breve durata, i cui effetti desocializzanti sono da tempo noti, specie nel contesto di significativo sovraffollamento in cui, nuovamente, versano le carceri italiane. La Corte ha evidenziato che le pene sostitutive sono ispirate al principio secondo cui il sacrificio della libertà personale va contenuto entro il minimo necessario, oltre che alla necessaria finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27 della Costituzione. Inoltre, la loro previsione incentiva l’imputato a definire il processo con un rito semplificato, e in particolare con il patteggiamento: il che contribuisce ad alleggerire i carichi del sistema penale, in funzione dell’obiettivo di assicurare a tutti tempi più contenuti di definizione dei processi. Infine, le pene sostitutive garantiscono risposte certe, rapide ed effettive al reato, ancorché alternative al carcere, dal momento che sono immediatamente esecutive non appena la sentenza di condanna passa in giudicato. E ciò a differenza di quanto accade rispetto alle pene detentive di durata non superiore a quattro anni, che restano di regola sospese anche per vari anni, sino a che il tribunale di sorveglianza non decida sulla richiesta del condannato di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione. Con la conseguenza che circa novantamila persone in Italia sono oggi “liberi sospesi”: e cioè condannati in via definitiva, che però non sono sottoposti allo stato ad alcuna misura restrittiva, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. Secondo la Corte, la disciplina della pena sostitutiva della detenzione domiciliare risponde a questi obiettivi generali della legge delega, che prescriveva al Governo di mutuare la disciplina prevista, in fase esecutiva, per l’omonima misura alternativa della detenzione domiciliare, ma soltanto “in quanto compatibile” con tali obiettivi. In particolare, la previsione, da parte del legislatore della riforma, di un più favorevole regime del limite minimo di permanenza nel domicilio (almeno dodici al giorno), così come di un’ampia possibilità di uscire dal domicilio stesso in relazione a “comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale di lavoro o di salute”, è coerente – ha osservato la Corte – con la spiccata funzionalità rieducativa di questa pena sostitutiva, che prevede uno specifico programma di trattamento elaborato dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato. Ciò appare conforme all’idea – che è alla base della riforma – di una “pena-programma” caratterizzata da elasticità nei contenuti, perché funzionale alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in modo da garantire la risocializzazione del condannato e, assieme, una più efficace tutela della collettività.
    Ascoltato 22 min. 26 sec.
  • Vanina Zaru sull'Osservatorio Giustizia Minorile UCPI

    6 GIU 2024 · Il Legislatore, sulla spinta dell’ennesima onda di emotività e indignazione generata da fatti reato particolarmente gravi, è intervenuto in modo significativo in un ambito che vede coinvolte persone giovani, attraverso norme meramente repressive che minano la finalità rieducativa propria del processo minorile.Forte è la preoccupazione dell’Unione Camere Penali Italiane per gli effetti e le ricadute che avranno sul processo minorile le nuove disposizioni che prevedono ulteriori misure di prevenzione, aggravamento delle sanzioni, limitazioni all’istituto della messa alla prova ed ostatività nell’esecuzione penitenziaria.L’Osservatorio trova la sua genesi nell’esigenza di monitorare le conseguenze di politiche carcerocentriche sui più giovani e di intervenire attraverso gli strumenti, giuridici e politici, propri dell’Unione.
    Ascoltato 10 min. 57 sec.
  • Valerio Murgano sulla Maratona oratoria sulle carceri

    9 GIU 2024 · https://camerepenali.it/cat/12484/una_maratona_oratoria_sui_territori_per_sensibilizzare_lopinione_pubblica_sulla_condizione_di_degrado_in_cui_sono_costretti_i_detenuti.html La delibera dalla Giunta per invitare tutte le Camere Penali territoriali a dare il via ad una maratona oratoria, che sarà coordinata dall’UCPI, col supporto dell’Osservatorio Carcere, a partire dal 29 maggio e fino a data da destinarsi, alternandosi in luoghi pubblici e rappresentando alla società civile la condizione inumana dei detenuti, il degrado della realtà carceraria nella quale si vedono costretti a svolgere la propria attività lavorativa gli agenti di polizia penitenziaria e gli operatori tutti, le inefficienze del sistema, le mancate riforme, l’irresponsabile indifferenza della politica e ogni altro aspetto che possa offrire l’immagine del fallimento di un sistema che rappresenta la negazione stessa della democrazia ed organizzare ogni opportuna iniziativa di informazione e protesta. https://camerepenali.it/cat/12507/maratona_sulle_carceri_il_programma_sui_territori.html
    Ascoltato 6 min. 35 sec.
  • Ascoltato 21 min. 30 sec.
  • Ascoltato 8 min. 23 sec.
  • Ascoltato 7 min. 28 sec.
  • Ascoltato 14 min. 19 sec.
Il podcast dell'Unione Camere Penali Italiane. Approfondimenti sulle iniziative dei penalisti italiani e su diritto, processo, giustizia, legislazione.
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