TRIBUNALE DI VENEZIA: PROTEZIONE SPECIALE A CITTADINO MAROCCHINO

16 feb 2024 · 2 min. 44 sec.
TRIBUNALE DI VENEZIA: PROTEZIONE SPECIALE A CITTADINO MAROCCHINO
Descrizione

TRIBUANALE DI VENEZIA R.G. n. 10434/2023 Il sig. xxx ha dimostrato di essersi impegnato nella ricerca di una stabile occupazione lavorativa nonché offerto prova, per quanto detto, di percepire (e...

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TRIBUANALE DI VENEZIA R.G. n. 10434/2023

Il sig. xxx ha dimostrato di essersi impegnato nella ricerca di una stabile occupazione lavorativa nonché offerto prova, per quanto detto, di percepire (e di aver percepito nel passato) redditi che gli consentono una sostanziale autonomia economica in Italia ed ha altresì allegato l’esistenza di legami di carattere affettivo, sociale o lavorativo in Italia che possano valere ai sensi dell’art. 8 CEDU. Ad avviso dunque del Collegio il materiale probatorio agli atti, oltre ad essere suggestivo di una volontà di inserimento sociale, fornisce dimostrazione dell’avvio e del progressivo consolidamento del percorso di integrazione socio-lavorativa del ricorrente nel territorio italiano: in questo contesto è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al
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rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Non consta, poi, che il richiedente abbia commesso reati, né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l’espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU). Il ricorso va in definitiva accolto. Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che le condizioni per l’accoglimento della domanda sono maturate nel corso del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 10434/2023 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia dell’Amministrazione resistente;
- accoglie il ricorso proposto da xxx e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’ art. 19 del d.lgs. 286/1998;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di consiglio del 18.01.2024.
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Autore Avv. Fabio Loscerbo
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