QUESTIONI PROCESSUALI: Sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti emessi per manifesta infondatezza

28 ott 2023 · 5 min. 22 sec.
QUESTIONI PROCESSUALI: Sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti emessi per manifesta infondatezza
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QUESTIONI PROCESSUALI  Sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti emessi per manifesta infondatezza Con  decreto del 7.4.2023 , il Tribunale di Bologna – nell’esaminare l’istanza di sospensione del provvedimento di manifesta infondatezza...

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QUESTIONI PROCESSUALI 

Sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti emessi per manifesta infondatezza

Con  decreto del 7.4.2023 , il Tribunale di Bologna – nell’esaminare l’istanza di sospensione del provvedimento di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale nei confronti di un cittadino guineano, giunto in Ucraina nel 2010 e fuggito da tale Paese nel 2022, in seguito all’invasione russa – ha sospeso il provvedimento impugnato, ritenendo configurabile una situazione di danno grave ed irreparabile derivante dall’allontanamento del ricorrente, che ha lasciato la Guinea ormai 13 anni fa, e che non potrebbe comunque rientrare in Ucraina, a causa del conflitto in corso.

28-bis, comma 2, del d.lgs. 25 del 2008 (e tale regola vale in ogni caso delineato dall’art. 28-ter del citato decreto). In particolare, si precisa che: «nel momento in cui l’Amministrazione intenda procedere ad una valutazione di “manifesta infondatezza” ella sia onerata al rispetto dei termini della procedura accelerata. In altre parole, il rispetto della tempistica prevista dal comma 2 dell’art. 28-bis condiziona, per tutte le decisioni di manifesta infondatezza (stante il generico richiamo all’art. 28-ter contenuto nella norma), la applicabilità della deroga all’effetto sospensivo automatico della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato determinato dalla proposizione del ricorso giudiziale». Tanto premesso, nella decisione in esame vengono ribaditi principi di portata generale, che devono guidare il giudice nell’interpretazione della normativa (anche in seguito alla novella del 2018): «in primo luogo, è necessario che “ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure”; affinché ciò si realizzi il richiedente deve poter essere messo in condizione di “cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti” e deve poter disporre “di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura”. In secondo luogo, al richiedente debbono essere fornite “garanzie supplementari nei casi in cui il suo ricorso non abbia un effetto sospensivo automatico”».

A medesime conclusioni giunge il Tribunale di Firenze, in altra composizione, che, con  decreto del 30.3.2023 , osserva come la lettura necessariamente restrittiva delle eccezioni alla regola generale dell’effetto sospensivo automatico legato alla proposizione del ricorso, contenute nelle lettere c) e b) dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 porti a ritenere che sia nei casi di provenienti da Paesi sicuri in cui non è stata attivata la speciale procedura accelerata ex art. 28-bis del citato decreto ma la procedura ordinaria, sia nel caso in cui i tempi e i termini della procedura accelerata non siano stati rispettati quando invece nel caso di specie il sistema li prevede non possa concretarsi l’esclusione dell’effetto sospensivo automatico dell’impugnativa giudiziale.

Il Tribunale di Bologna, con  decreto del 23.3.2023 , ha ravvisato la sussistenza delle «gravi e circostanziate ragioni» per sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento di manifesta infondatezza del ricorso proposto da un cittadino del Marocco (designato Paese di origine sicura) con riferimento alla condizione di sicurezza del Paese d’origine del ricorrente (interessato, come risulta dalle fonti indicate dal Collegio, da un numero non irrilevante di «eventi» e di correlati decessi) ed all’integrazione raggiunta in Italia, meritevole di protezione ai sensi dell’art. 8 CEDU.

Ancora con riferimento ad un ricorrente proveniente da un Paese c.d. di origine sicura (nel caso di specie la Tunisia), il Tribunale di Torino, con  decreto del 30.3.2023 , ha affermato che le fonti di informazione consultate rivelano una condizione di insicurezza tale da giustificare, nella fase cautelare in corso, la sospensione del provvedimento di manifesta infondatezza.
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Autore Avv. Fabio Loscerbo
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