PROTEZIONE SPECIALE: PERMESSO 2 ANNI CONVERTIBILE IN LAVORO

4 mar 2024 · 3 min. 39 sec.
PROTEZIONE SPECIALE: PERMESSO 2 ANNI CONVERTIBILE IN LAVORO
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TRIBUNALE DI BOLOGNA - causa civile di primo grado iscritta al n. 6706 /2023 r.g. Orbene, il ricorrente ha portato all attenzione del collegio l esistenza di una solida vita...

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TRIBUNALE DI BOLOGNA - causa civile di primo grado iscritta al n. 6706 /2023 r.g.

Orbene, il ricorrente ha portato all attenzione del collegio l esistenza di una solida vita privata in Italia, provando l’inserimento lavorativo e l’autonomia abitativa, a dimostrazione della raggiunta autonomia......All’esito di tale valutazione il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la permanenza sul territorio da 3 anni, la capacità dimostrata di creare e intrattenere nuovi e importanti legami sociali, di saper cogliere le
occasioni di inserimento ed di integrazione messe a sua disposizione dopo il percorso migratorio, la necessità di proseguire le cure mediche in atto sono i termini del confronto che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata in Italia. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell’art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite.
Bologna, così è deciso all’esito della camera di consiglio del 23.2.2024.
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Autore Avv. Fabio Loscerbo
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