PROTEZIONE COMPLEMENTARE: IL TRIBUNALE DI BRESCIA ORDINA ALLA QUESTURA DI MANTOVA DI FISSARE APPUNTAMENTO PER CITTADINO MAROCCHINO
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Descrizione
TRIBUNALE DI BRESCIA RG 11487/2023 - 13/11/2023 1. ...promuoveva ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. contro Ministero dell’Interno - Questura di Mantova, in cui deduceva che: - in data 31...
mostra di più1. ...promuoveva ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. contro Ministero dell’Interno - Questura di Mantova, in cui deduceva che:
- in data 31 luglio 2023 egli formulava istanza di protezione complementare, che sottoscriveva e notificava a mezzo P.E.C. alla Questura di Mantova. Avanzava istanze istruttorie e allegava documenti a corredo;
- in data 1 settembre 2023, stante il silenzio della Questura, il patrono del ricorrente inviava all’autorità amministrativa una diffida ad adempiere, allo scopo di ottenere la fissazione di un appuntamento, nel corso del quale...potesse formalizzare la propria domanda di permesso di soggiorno per protezione complementare;
- l’atto difensivo rimaneva privo di riscontro, giacché la Questura rimaneva silente e non fissava l’appuntamento necessario all’avvio della procedura amministrativa.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, che fosse ordinata alla Questura la fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda di protezione complementare in modo autonomo rispetto alla domanda di protezione internazionale, ovvero, in subordine, all’interno della procedura amministrativa
di protezione internazionale, con conseguente rilascio del titolo di soggiorno provvisorio.
2. Parte resistente si costituiva con comparsa il 30 ottobre 2023 e chiedeva, in via pregiudiziale e in rito: 1) di riconoscere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario; 2) di riconoscere e dichiarare il difetto di interesse ad agire e/o della possibilità giuridica di accogliere le domande avversarie. Nel merito, domandava di respingere il ricorso avversario. Con vittoria di diritti, spese e onorari.
Allegava nota della Questura di Mantova 23 ottobre 2023 (prot. Cat. A.11/IV Sez. Imm./2023), in cui si esponeva che: <In relazione ai motivi di gravame relativi al ricorso ex art. 669 bis c.p.c. e 700 c.p.c.. presentato da.., si osserva che in data 10.03.2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 20 con il quale sono stati soppressi la parte n. 3 e 4 del comma 1.1 dell’art. 19 d.lgs. 286/98, restringendo di fatto il campo di applicazione delle ipotesi per la concessione della protezione speciale.
A parere dell’Ufficio scrivente, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 50/2023, sembra essere venuta meno la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno per protezione speciale senza aver presentato domanda di protezione internazionale, essendo stata eliminata la possibilità per il Questore di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nonostante ciò è bene precisare che, in attesa di decisioni da parte della giurisprudenza o di ulteriori specificazioni del Ministero, questo Ufficio non ha in alcun modo tentato di ostacolare la richiesta del ricorrente, essendo la tardiva risposta alle richieste della difesa dovuta alla consistente carenza di personale che comporta ritardo nella fissazione degli appuntamenti dovuto all’ingente mole di lavoro>.
3. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso era ritualmente comunicato il 2 ottobre 2023, si limitava a prenderne visione.
4. Con nota 4 novembre 2023 il difensore contestava quanto dedotto in fatto e in diritto da parte avversa e si riportava alle conclusioni contenute nel proprio atto introduttivo, chiedendone l'accoglimento.
Rilevava che la prassi di alcune Questure come Bologna, Forlì, Ravenna e Modena era quella di consentire la formalizzazione della domanda di protezione complementare all'interno della domanda di protezione internazionale, qualificando il richiedente come “richiedente protezione complementare all'interno della protezione internazionale”; allegava documentazione conforme.
Con ulteriore nota 7 novembre 2023 il patrono rappresentava l’esistenza di un ricorso “gemello” relativo al fratello dell'odierno ricorrente (R.G. n. 11637/2023 - .../Questura di Mantova, con prossima udienza fissata, a seguito di rinvio, al giorno 14/12/2023, nel corso del quale era stato esperito tentativo di conciliazione; invero, in quella sede il Giudice aveva invitato il ricorrente a presentarsi direttamente in Questura al fine di formalizzare la sua richiesta di protezione speciale). Si segnalava che, in data 07/11/2023, il ricorrente del procedimento n. r.g. 11637/2023 si era presentato
presso la Questura di Mantova, la quale aveva raccolto la domanda di protezione complementare, rilasciando allo stesso la ricevuta di permesso di soggiorno provvisorio.
5. All’udienza dell’8 novembre 2023, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., il Giudice riservava la decisione.
6. Stima il Decidente che la questione dedotta sia parzialmente fondata, nei termini che seguono.
7. Questo Giudice, pur conoscendo le diverse posizioni emerse in dottrina e giurisprudenza in relazione alla domanda di protezione complementare, condivide la tesi secondo cui la domanda debba essere presentata nell’ambito della domanda di protezione internazionale dinnanzi alla Questura, che conseguentemente avvierà il procedimento amministrativo.
Si rappresenta infatti che la domanda è stata formulata in data successiva (31.07.2023) a quella dell’entrata in vigore della L. n. 50/2023 (06.05.2023), la quale impone oggi di conformare le domande di protezione complementare (tra cui quella di protezione speciale) all’iter procedimentale prescritto in materia di protezione internazionale (ossia attraverso presentazione personale presso la Questura competente).
Tanto peraltro non comporta, quanto al caso che occupa, difetto di giurisdizione del Giudice adito, in quanto la domanda svolta trova il proprio fondamento nell’art. 10, comma 3, Cost., che esprime un diritto soggettivo (quello di asilo) perfetto e direttamente invocabile in giudizio avanti all’A.G. ordinaria.
8. Non si condivide inoltre l’assunto che nella fattispecie vi sia una carenza di interesse ad agire per il ricorrente, poiché il silenzio dell’Amministrazione – protrattosi per oltre tre mesi – si traduce in una negazione dell’esercizio del diritto che egli afferma.
Poco rileva la giustificazione della Questura, secondo la quale la propria inerzia è qualificabile essenzialmente come ritardo imputabile a scarsità di risorse umane, dal momento che la mancata calendarizzazione dell’istanza induce a ritenere che, allo stato, la richiesta di...sia tamquam non esset, ovvero non sia mai stata nemmeno registrata e presa in considerazione.
Ne discende un interesse concreto e attuale del ricorrente a veder assunta in carico la sua domanda.
9. In relazione al fumus boni iuris, non può che condividersi il fatto che, anche al solo fine di rigettare la domanda o esprimere un qualsivoglia diniego in merito alla domanda di protezione complementare, la Questura sia comunque tenuta alla fissazione dell’appuntamento richiesto e a dare avvio alla procedura amministrativa; la decisione nel merito sarà poi lasciata alla discrezionalità dell’Amministrazione.
Merita di essere sottolineato che - come dimostrato da ultimo dal ricorrente - la Questura di Mantova in caso analogo (riferito a suo fratello) riteneva di consentire la formalizzazione in via autonoma di domanda di protezione complementare.
10. Appare altresì evidente la sussistenza di un pericolo concreto e attuale per...che, in assenza di appuntamento e di avvio del pedissequo procedimento amministrativo, permane in una posizione di irregolarità che non vede margini per essere sanata nemmeno attraverso gli strumenti giudiziari a tutela della persona e del diritto di difesa.
In conclusione, si ritiene che ricorrano i requisiti per l’accoglimento del presente ricorso solo in relazione alla richiesta di fissazione dell’appuntamento da parte della Questura posto che ogni valutazione successiva, attinente anche la ricevibilità della domanda e/o il rilascio del titolo provvisorio di soggiorno è rimessa all’Amministrazione preposta e non compete a questo Tribunale.
11. Le spese di lite devono intendersi compensate stante l’accoglimento solo parziale della domanda.
P.Q.M.
ordina alla Questura di Mantova la fissazione dell’appuntamento al richiedente..., impregiudicate le successive valutazioni di competenza.
Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 13 novembre 2023
Informazioni
Autore | Avv. Fabio Loscerbo |
Organizzazione | Fabio Loscerbo |
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