PROTEZIONE COMPLEMENTARE: E' NECESSARIO CHE IL RICHIEDENTE SI PRESENTI IN QUESTURA. SOLO DOPO È POSSIBILE ADIRE IL TRIBUNALE
3 gen 2024 ·
4 min. 4 sec.
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Descrizione
N. R.G. 14871/2023 - TRIBUNALE DI BOLOGNA Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha rappresentato di essere entrato in Italia una prima volta l’11.08.2021 e di essere stato espulso;...
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N. R.G. 14871/2023 - TRIBUNALE DI BOLOGNA
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha rappresentato di essere entrato in Italia una prima volta l’11.08.2021 e di essere stato espulso; di essere entrato una seconda volta, in data 22.12.2022, con visto di ingresso per lavoro stagionale e di essere stato espulso in conseguenza del rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale; di aver impugnato il decreto di espulsione davanti al GdP di Ravenna che lo annullava; di aver presentato una nuova domanda di permesso per lavoro che veniva rigettata nuovamente dal Questore di Ravenna in data 18.7.2023; e di essere stato oggetto di un nuovo decreto di espulsione in pari data (impugnato anch’esso davanti al GdP e tutt’ora pendente); di aver presentato, in data 4.09.2023, domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale presso la Questura di Forlì; che la Questura fissava un appuntamento al fine di formalizzare domanda di protezione internazionale; che il difensore chiedeva alla Questura chiarimenti in merito al tipo di domanda che gli avrebbero fatto presentare e la Questura non riscontrava tale richiesta.
Tanto premesso, il ricorrente chiede al Tribunale accertarsi in via d’urgenza il suo diritto a presentare domanda di protezione complementare ex art. 19 TUI in via autonoma.
Il Ministero, ritualmente convocato, non si è costituito e può dichiararsene la contumacia.
All’udienza odierna, sentita la discussione orale, il giudice ha riservato la decisione.
***
Il ricorso non merita accoglimento.
Dagli atti prodotti risulta che la Questura di Forlì, presso cui il ricorrente ha avanzato richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di protezione complementare, ha così
Pagina 2
risposto a mezzo pec al difensore: “Buongiorno si invita il suo assistito a presentarsi presso l'Ufficio scrivente il giorno 31.10.2023 alle ore 08.30 con due foto tessera, documentazione relativa all'alloggio e una marca da bollo da euro 16. Distinti saluti”. Dunque, contrariamente a quanto scritto al punto 16 del ricorso, non vi è alcun riferimento al fatto che il ricorrente fosse stato convocato per presentare la domanda di protezione internazionale.
Risulta poi, dal lungo excursus contenuto nel ricorso, che il ricorrente non si sia presentato al suddetto appuntamento, chiedendo di conoscere in via anticipata che tipo di domanda avrebbe potuto presentare, se complementare o di protezione internazionale.
Ne segue che non appare corretto l’assunto secondo cui la Questura avrebbe violato il suo diritto a presentare la domanda di protezione complementare, non essendosi, si ripete, il richiedente presentato per l’appuntamento fissato, peraltro in tempi rapidi, dalla questura e non avendo quest’ultima indicato nella lettera di convocazione che tipo di domanda egli avrebbe potuto presentare una volta recatosi in Questura (questione peraltro ritenuta da questo Tribunale del tutto irrilevante essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore prima e dell’amministrazione poi l’indicazione del tipo di procedura da utilizzare per valutare le domande di regolarizzazione degli stranieri).
Ne segue che non sussiste il fumus boni iuris della pretesa fatta valere, essendo evidente che il Tribunale non è chiamato ad affermare l’esistenza astratta di diritti soggettivi, bensì la violazione concreta o, nel caso del cautelare, il pericolo concreto di violazione del diritto, che nel caso di specie non sussiste.
Nulla sulle spese, non essendosi l’amministrazione costituta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Bologna, 2 gennaio 2024
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Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha rappresentato di essere entrato in Italia una prima volta l’11.08.2021 e di essere stato espulso; di essere entrato una seconda volta, in data 22.12.2022, con visto di ingresso per lavoro stagionale e di essere stato espulso in conseguenza del rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale; di aver impugnato il decreto di espulsione davanti al GdP di Ravenna che lo annullava; di aver presentato una nuova domanda di permesso per lavoro che veniva rigettata nuovamente dal Questore di Ravenna in data 18.7.2023; e di essere stato oggetto di un nuovo decreto di espulsione in pari data (impugnato anch’esso davanti al GdP e tutt’ora pendente); di aver presentato, in data 4.09.2023, domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale presso la Questura di Forlì; che la Questura fissava un appuntamento al fine di formalizzare domanda di protezione internazionale; che il difensore chiedeva alla Questura chiarimenti in merito al tipo di domanda che gli avrebbero fatto presentare e la Questura non riscontrava tale richiesta.
Tanto premesso, il ricorrente chiede al Tribunale accertarsi in via d’urgenza il suo diritto a presentare domanda di protezione complementare ex art. 19 TUI in via autonoma.
Il Ministero, ritualmente convocato, non si è costituito e può dichiararsene la contumacia.
All’udienza odierna, sentita la discussione orale, il giudice ha riservato la decisione.
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Il ricorso non merita accoglimento.
Dagli atti prodotti risulta che la Questura di Forlì, presso cui il ricorrente ha avanzato richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di protezione complementare, ha così
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risposto a mezzo pec al difensore: “Buongiorno si invita il suo assistito a presentarsi presso l'Ufficio scrivente il giorno 31.10.2023 alle ore 08.30 con due foto tessera, documentazione relativa all'alloggio e una marca da bollo da euro 16. Distinti saluti”. Dunque, contrariamente a quanto scritto al punto 16 del ricorso, non vi è alcun riferimento al fatto che il ricorrente fosse stato convocato per presentare la domanda di protezione internazionale.
Risulta poi, dal lungo excursus contenuto nel ricorso, che il ricorrente non si sia presentato al suddetto appuntamento, chiedendo di conoscere in via anticipata che tipo di domanda avrebbe potuto presentare, se complementare o di protezione internazionale.
Ne segue che non appare corretto l’assunto secondo cui la Questura avrebbe violato il suo diritto a presentare la domanda di protezione complementare, non essendosi, si ripete, il richiedente presentato per l’appuntamento fissato, peraltro in tempi rapidi, dalla questura e non avendo quest’ultima indicato nella lettera di convocazione che tipo di domanda egli avrebbe potuto presentare una volta recatosi in Questura (questione peraltro ritenuta da questo Tribunale del tutto irrilevante essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore prima e dell’amministrazione poi l’indicazione del tipo di procedura da utilizzare per valutare le domande di regolarizzazione degli stranieri).
Ne segue che non sussiste il fumus boni iuris della pretesa fatta valere, essendo evidente che il Tribunale non è chiamato ad affermare l’esistenza astratta di diritti soggettivi, bensì la violazione concreta o, nel caso del cautelare, il pericolo concreto di violazione del diritto, che nel caso di specie non sussiste.
Nulla sulle spese, non essendosi l’amministrazione costituta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Bologna, 2 gennaio 2024
Informazioni
Autore | Avv. Fabio Loscerbo |
Organizzazione | Fabio Loscerbo |
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