PROTEZIONE COMPLEMENTARE: DIRITTO A PRESENTARE DOMANDA CON LEGGE ESISTENTE DOPO DECRETO CUTRO MA PRIMA SUA CONVERSIONE
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Descrizione
TRIBUNALE DI BOLOGNA - N. R.G. 11412/203 - 4 NOVEMBRE 2023 Il presente procedimento ha ad oggetto, in via principale, l’accertamento del diritto del ricorrente di presentare una istanza di...
mostra di piùIl presente procedimento ha ad oggetto, in via principale, l’accertamento del diritto del ricorrente di presentare una istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 da trattarsi secondo la formulazione previgente rispetto alle recenti modifiche legislative. In via subordinata, secondo la formulazione modificata per effetto del D.L. 20/23 convertito nella L. 50/23.
In fatto deve ritenersi provato che il ricorrente ha avanzato in data 24/03/2023 (a ministero di diverso difensore, come risulta dall’all. 3 in cui la Questura di Ravenna, rispondendo all’Avv. Baiocchi, riporta la richiesta di appuntamento per la domanda di protezione speciale formulata il 24 marzo 2023) istanza di fissazione di appuntamento per presentare richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19 comma 1.1. terzo e il quarto periodo D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286.
In data 08/04/2023 la Questura ha richiesto una integrazione, salvo poi comunicare in data 16/05/2023 che, a seguito della conversione in legge del c.d. Decreto Cutro, la domanda di appuntamento non poteva essere più accolta.
La causa pertanto impone l’individuazione della disciplina applicabile, posto che dopo l’invio della PEC con richiesta di appuntamento per formalizzare la domanda di protezione speciale il legislatore ha modificato (nuovamente) la previsione che prevedeva la possibilità di avanzare direttamente in Questura l’istanza di protezione in oggetto, eliminandola.
Si è detto che la formalizzazione non è stata consentita sul presupposto della citata modifica normativa.
In merito a quest’ultima occorre ricordare che l’11/03/2023 è entrato in vigore il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), il quale all’art. 7 ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il decreto è poi stato convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50; tra le modificazioni è stato soppresso il secondo periodo del comma 1.2 (che così si esprimeva: “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”).
Nel caso di specie infatti è pacifico che la richiesta di appuntamento via PEC - che per giurisprudenza costante di questo Tribunale (ord. 17/07/2023, R.g. 5796/23; ord. 22/05/2023, R.g. 5555/23) - è chiara manifestazione di volontà di presentare l’istanza, sia stata inviata dopo l’entrata in vigore del citato DL, con l’effetto che l’art. 19 di cui è chiesta l’applicazione nella formulazione previgente ovvero nel terzo e quarto periodo non può trovare applicazione: il terzo e il quarto periodo sono infatti stati soppressi ad opera dell’art. 7, comma 1, DL 20/23.
La previsione dell’art. 7, secondo comma, D.L. n. 20/2023, secondo cui «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», non è pertinente.
Il legislatore ha infatti previsto che la norma che abroga il terzo e il quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, cit., vale solo per le domande "presentate" dopo l'entrata in vigore del d.l.. E qui siamo di fronte proprio ad una domanda inviata via PEC il 24 marzo 2023.
Resta inteso che la manifestazione di volontà di presentare la sua domanda tramite PEC, pur non valendo come formale presentazione, essendo le modalità (di formalizzazione) indicate dalla Questura e non sindacabili in questa sede, non possa dar luogo a dubbi di sorta in merito alla volontà in essa contenuta.
E non può pervenirsi a conclusione diversa nel caso di specie posto che qui la richiesta di appuntamento è avvenuta, giova ribadirlo, il 24/3/23 quindi dopo l’entrata in vigore del decreto legge ma prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Ciò posto, quanto al fumus boni iuris dell’azione intrapresa, si ribadisce che il ricorrente ha inoltrato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno in data 24/3/2023 quando il d.l. non era stato convertito dalla legge. Solo con la legge di conversione, la nr. 50 del 2023, entrata in vigore il 6/05/23, è stato soppresso il comma 1.2. dell’art. 19 d.lgs nr. 286 del 1998, il quale consentiva di chiedere il permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente alla Questura. Tale norma non può essere applicata retroattivamente e ciò in forza dell’art. 15 della l. 23 agosto 1988 n. 400, il quale prevede che: “le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente».
In presenza di seria ed inequivoca manifestazione di volontà a presentare la domanda di protezione speciale estrinsecatasi nell’invio di una PEC, sarà la data di quella comunicazione ad individuare la disciplina applicabile in merito alla presentazione: al 24/03/2023 era infatti vigente la possibilità di presentare la domanda di protezione speciale ai sensi dell’art. 19 D.lgs 286/98 – esclusi i periodi terzo e quarto – direttamente alla Questura. Mentre non potrà affermarsi il fumus della domanda (principale) di accertamento del diritto a formalizzare l’istanza nella formulazione previgente ovvero secondo i periodi terzo e quarto.
Quanto poi al periculum in mora, il pericolo di danno grave e irreparabile conseguente alla mancata formalizzazione della domanda con avvio del corretto procedimento amministrativo è evidente rispetto al rischio di espulsione dal territorio nazionale (il ricorrente non ha un appuntamento con cui può dimostrare di essere in attesa di formalizzare la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno) e la resistente, restando contumace, non ha confermato la possibilità di ricevere la domanda come domanda di protezione speciale.
Si deve in conclusione affermare il diritto del ricorrente alla formalizzazione dell’istanza di protezione speciale ai sensi dell’art. 19 commi 1 e 1.1. (esclusi il terzo e il quarto periodo) per cui era stato richiesto l’appuntamento in data 24/03/2023, ricevuta la quale istanza permane in capo all’Amministrazione ogni competenza in ordine alla decisione di merito. La Questura attiverà senza ritardo il relativo procedimento, rilasciando la ricevuta munita di codice fiscale (cfr. tra le altre, Tribunale di Bologna, ord. 13.02.2023, RG 11054/2022)
Rilevata, riguardo alla regolazione delle spese di lite, la novità delle questioni trattate e la contumacia di parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l’art. 700 c.p.c.,
accoglie la domanda subordinata e per l’effetto
ACCERTA il diritto del ricorrente di presentare istanza per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19 comma 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, prima della conversione in L. 5 maggio 2023, n. 50;
ACCERTA il diritto del ricorrente a presentare la domanda di protezione complementare me sopra meglio indicata direttamente alla Questura compente che attiverà senza ritardo il relativo procedimento, rilasciando la ricevuta con il CF.
NULLA va disposto sulle spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 4 novembre 2023
Informazioni
Autore | Avv. Fabio Loscerbo |
Organizzazione | Fabio Loscerbo |
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