PROCEDURA ACCELERATA E MANCATO RISPETTO DEI TERMINI: ACCOGLIMENTO SOSPENSIVA
18 gen 2024 ·
2 min. 34 sec.
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Descrizione
TRIBUNALE VENEZIA N. 18313/2023 R.G. sub 1 Letto il ricorso con cui ha impugnato il provvedimento notificato il 06/12/2023, della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona...
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TRIBUNALE VENEZIA N. 18313/2023 R.G. sub 1
Letto il ricorso con cui ha impugnato il provvedimento notificato il 06/12/2023, della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di
Treviso, che ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale;
considerato che, contestualmente all’impugnazione, il ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti del
provvedimento;
osservato che il ricorrente ha dedotto che l’efficacia del provvedimento impugnato deve intendersi
automaticamente sospesa, malgrado la statuizione di manifesta infondatezza contenuta nel dispositivo
della decisione, non avendo la Commissione territoriale osservato i termini di cui alla procedura accelerata
ex art. 28-bis D.lgs. 25/2008 e non trovando, di conseguenza, applicazione la deroga di cui all’art. 35-bis,
comma, lett.c), che presupporrebbe proprio il rispetto delle regole endo-procedimentali della ridetta
procedura accelerata,
considerato che la questione ha suscitato contrasti in giurisprudenza e che, pertanto, debba essere
privilegiata l’interpretazione del quadro normativo più favorevole al richiedente la protezione
internazionale;
rilevato che ad un primo esame degli atti emerge come la Commissione territoriale non abbia osservato
le regole ed i termini previsti per la procedura accelerata di cui all’art. 28-bis d.lgs n. 25/2008 e che,
pertanto, gli effetti del provvedimento impugnato, al di là della formale statuizione contenuta nel
dispositivo, devono ritenersi sospesi ex lege
P.Q.M.
DICHIARA che gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi ex lege
Si comunichi alle parti
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 04/01/2024
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Letto il ricorso con cui ha impugnato il provvedimento notificato il 06/12/2023, della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di
Treviso, che ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale;
considerato che, contestualmente all’impugnazione, il ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti del
provvedimento;
osservato che il ricorrente ha dedotto che l’efficacia del provvedimento impugnato deve intendersi
automaticamente sospesa, malgrado la statuizione di manifesta infondatezza contenuta nel dispositivo
della decisione, non avendo la Commissione territoriale osservato i termini di cui alla procedura accelerata
ex art. 28-bis D.lgs. 25/2008 e non trovando, di conseguenza, applicazione la deroga di cui all’art. 35-bis,
comma, lett.c), che presupporrebbe proprio il rispetto delle regole endo-procedimentali della ridetta
procedura accelerata,
considerato che la questione ha suscitato contrasti in giurisprudenza e che, pertanto, debba essere
privilegiata l’interpretazione del quadro normativo più favorevole al richiedente la protezione
internazionale;
rilevato che ad un primo esame degli atti emerge come la Commissione territoriale non abbia osservato
le regole ed i termini previsti per la procedura accelerata di cui all’art. 28-bis d.lgs n. 25/2008 e che,
pertanto, gli effetti del provvedimento impugnato, al di là della formale statuizione contenuta nel
dispositivo, devono ritenersi sospesi ex lege
P.Q.M.
DICHIARA che gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi ex lege
Si comunichi alle parti
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 04/01/2024
Informazioni
Autore | Avv. Fabio Loscerbo |
Organizzazione | Fabio Loscerbo |
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