Oro in Eredità o Donazione: come avviene la Tassazione e il calcolo dell'Imposta
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Ben tornati oggi vediamo cosa fare nel caso in cui troviate Oro da investimento nelle vostre disponibilità sia nel caso della donazione sia della successione, ai fini dell‘eventuale tassazione e...
mostra di piùCome sapete infatti sull’attivo ereditario si versa l’imposta sulle successioni come disciplinato dalla legge 24 novembre 2006 n.286 e al netto della franchigia prevista per le singole categorie di parenti e affini del de Cuius, se trattasi di successione o del donatore se trattasi di donazione.
Il problema è quello di capire se l’Oro da investimento rientra o no nell’attivo ereditario oppure goda di qualche esenzione.
L'attivo ereditario si compone in generale di tutti i beni ed anche dei diritti che erano in capo al de Cuius e che sono trasferibili agli eredi e più specificatamente “si considerano compreso nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore salvo che da inventario analitico, redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile, non ne risulti l esistenza per un importo diverso
L’Oro da investimento è uno degli asset ereditari. Questo è fondamentale saperlo e quindi il bene entra tecnicamente nel cosiddetto “coarcervo”, ossia nell’accumulo dei beni del defunto.
In che senso?
Nel senso che al momento del decesso di una persona che detiene dell’Oro da investimento, questo va dichiarato in denuncia di successione. Sottolineiamo che non stiamo parlando di gioielli o di altri manufatti in Oro, ma solo di Oro fisico da investimento. Quindi come detto, l’Oro viene legittimamente ereditato dagli eredi e la legittima detenzione, a seguito della denuncia di successione, avviene proprio attraverso questo elemento dichiarativo.
Quello che va ben sottolineato e che deve essere ben chiarito è il “valore” da attribuire al metallo prezioso ereditato. E per farlo si procede in questo modo. Il “valore” dell’Oro viene attribuito sulla base della valutazione di mercato alla data del decesso. Questo valore diventa il costo di acquisto ai fini della determinazione dell’eventuale plus valenza. Ovviamente nel caso in cui il soggetto, o i soggetti, che ereditano il bene fisico decidano di vendere il bene.
Questo vale in maniera identica anche se fosse una donazione, ovvero quando il soggetto detentore del bene è ancora in vita e lo dona ad altri soggetti.
Quindi sfatiamo bene per una volta ciò che spesso si ritiene difficile da definire. Niente di particolare o stranezze normative di settore, ma semplicemente così come si dichiarano gli immobili, i titoli di stato e le quote di partecipazione, tutto quello che un soggetto detiene al momento del decesso, o della donazione, entra anche in questo tipo di investimento ed è per l’appunto la denuncia di successione che legittima il passaggio di proprietà.
Troverete tutte le informazioni sul nostro blog www.goldcareoro.it Qualsiasi domanda o quesito i nostri esperti patrimoniali daranno riposta.
Alla prossima.
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Autore | GoldCare Italy - Oro Fisico |
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