Il tram è nudo. Pubblicità e Coronavirus

4 mag 2020 · 4 min. 52 sec.
Il tram è nudo. Pubblicità e Coronavirus
Descrizione

Dalle finestre delle nostre case, nell’assordante silenzio delle nostre città deserte, abbiamo visto in queste settimane parte dei tram e degli autobus di Milano girare senza pubblicità. Anche questo è...

mostra di più
Dalle finestre delle nostre case, nell’assordante silenzio delle nostre città deserte, abbiamo visto in queste settimane parte dei tram e degli autobus di Milano girare senza pubblicità.

Anche questo è un effetto dell’emergenza sanitaria.

Il tracollo degli investimenti in pubblicità è tale che gli spazi previsti per gli inserimenti pubblicitari sulle fiancate dei mezzi pubblici è vuoto.
Taxi, autobus e tram sono mezzi di trasporto pubblici, ma anche piattaforme pubblicitarie dalle infinite potenzialità.

La comunicazione itinerante diffonde il brand, lo infiltra nella quotidianità forse più e meglio della pubblicità tradizionale.

La comunicazione dinamica su mezzi di trasporto risulta di grande impatto visivo. E in un’epoca prevalentemente social si presta perfettamente a innescare dinamiche virali molto fruttuose per il brand o l’iniziativa che si desidera comunicare.

I contratti relativi alla pubblicità dinamica non formano oggetto di una specifica disciplina legislativa. Esiste una traccia normativa dettata da alcune disposizioni del d.lgs. n. 507/1993 che regola le diffusioni dei manifesti.

Queste disposizioni sono insufficienti a fornire un quadro di regolamentazione completo, ma offrono taluni principi che, per analogia, possono essere applicati agli altri contratti.

Il decreto n. 507/1993, pur perseguendo in generale scopi prevalentemente fiscali e amministrativi, nel sancire a carico dei comuni con più di tremila abitanti l’obbligo (e per quelli con popolazione inferiore la facoltà) di istituire un servizio di pubbliche affissioni, ha indicato altresì le modalità con cui il servizio stesso deve essere gestito. Prefigurando in tal modo, embrionalmente, la disciplina di un contratto di diffusione.

In particolare, all’art. 18 si è individuato l’oggetto del servizio nell’affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, contenenti non soltanto comunicazioni a finalità istituzionale o sociale. Ma anche messaggi riguardanti attività economiche, inclusi pertanto quelli pubblicitari.

Nelle disposizioni che seguono, in particolare all’art. 22, sono stati enunciati sinteticamente i diritti e gli obblighi fondamentali dell’impresa utente e del comune con riguardo al rapporto avente ad oggetto l’affissione di manifesti.

Per quanto concerne la durata dell’affissione, si è stabilito che essa decorra dal giorno in cui è stata eseguita al completo, sancendo quindi ai fini dell’adempimento da parte del mezzo l’irrilevanza della diffusione parziale o incompleta.

Inoltre è previsto l’obbligo del comune di mettere a disposizione del committente, al fine di consentirgli ogni opportuno controllo, l’indicazione delle posizioni utilizzate e dei quantitativi affissi.

Per l’eventualità della mancata affissione cagionata da avverse condizioni atmosferiche o da indisponibilità di spazi quali cause di forza maggiore, il comune è tenuto a darne comunicazione al committente, il quale può recedere dal contratto senza oneri a suo carico.

E con diritto al rimborso integrale della somma eventualmente già versata.
Analogamente, nel caso di manifesti che dopo l’affissione si deteriorino o si strappino, il comune è obbligato a sostituirli gratuitamente con quelli messi a disposizione dal committente.

O in mancanza di altri esemplari a richiederli immediatamente al medesimo conservando nel frattempo a sua disposizione gli spazi. 

Da queste disposizioni, dunque, risultano emergere i principi fondamentali secondo cui:
•il contratto di diffusione può ritenersi adempiuto solo ove il messaggio sia diffuso formalmente perfetto, “a regola d’arte”, così da assolvere appieno la sua funzione;
•ai fini della corretta esecuzione dell’accordo, non è sufficiente che il mezzo abbia reso disponibile il supporto, bensì occorre che la diffusione abbia luogo con le modalità e per i tempi pattuiti.
Come nessuno si sarebbe mai immaginato, il nostro mondo si è improvvisamente fermato e così anche il mondo del marketing ha dovuto ripensare ai messaggi da inviare al mondo.

In generale, si ha l’impressione che vinca l’atteggiamento etico e la risposta tattica alla crisi.

Se vuoi approfondire gli argomenti trattati in questo episodio oppure altri argomenti correlati vienimi a trovare sul mio blog lexaround.me oppure se mi vuoi contattare o farmi qualche domanda seguimi sui miei social, l'# è sempre #LexAroundMe e se invece vuoi una consulenza mirata e dedicata tutta per te puoi prenotarla al link https://silviadivirgilio.youcanbook.me/

Grazie, ciao.
Alla prossima.

#LexAroundMe #Covid19 #Fase2



Mi trovi sul mio blog e sui social
https://www.lexaround.me/ #LexAroundMe

✨ Prenota la tua consulenza online su YouCanBookMe
https://silviadivirgilio.youcanbook.me/

✨ Linkedin
https://www.linkedin.com/in/silvia-di-virgilio/

✨ Iscriviti al mio canale Youtube
http://bit.ly/AvvSilviaDiVirgilio

✨ Ascolta il mio Podcast su Spreaker
https://www.spreaker.com/user/lexaroundme

✨ Instagram
https://www.instagram.com/lexaroundme/

✨ Facebook
https://www.facebook.com/lexaroundme

✨ Twitter
https://twitter.com/LexAroundMe
mostra meno
Informazioni
Autore Avv. Silvia Di Virgilio
Organizzazione Avv. Silvia Di Virgilio
Sito -
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca