Il termine per l’istanza di annullamento in autotutela obbligatoria
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Tema: Il termine per l’istanza di annullamento in autotutela obbligatoria Buongiorno Avvocato, la Riforma fiscale ha dato importanza ad alcuni strumenti alternativi al contenzioso e, in particolare, all’istanza di annullamento...
mostra di piùBuongiorno Avvocato, la Riforma fiscale ha dato importanza ad alcuni strumenti alternativi al contenzioso e, in particolare, all’istanza di annullamento in autotutela. Ma ci sono dei dubbi sul termine per presentare tale istanza, di cosa si tratta?
Buongiorno Stefano e bentrovati ai nostri ascoltatori.
L’autotutela obbligatoria disciplinata dal nuovo art. 10-quater della L. 212/2000 (introdotto dal DLgs. 219/2023), prevede l’annullamento, totale o parziale, dell’atto o dell’imposizione nel caso di sua “manifesta illegittimità” al ricorrere delle ipotesi tassativamente indicate nel relativo comma 1.
Il secondo comma dell’art. 10-quater della L. 212/2000 stabilisce, poi, che: “L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione”.La locuzione “decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione” si presta, però, a differenti interpretazioni.Non è chiaro, infatti, se il termine annuale si riferisca al tempo entro cui l’Amministrazione finanziaria deve esercitare l’autotutela, oppure se entro detto termine il contribuente deve presentare l’istanza ai fini dell’ottenimento dell’autotutela obbligatoria.È evidente come l’una o l’altra soluzione sposti non di poco i termini della questione.
Quali sono le interpretazioni date alla frase “decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione”?
Secondo un’interpretazione letterale dei commi 1 e 2 del menzionato art. 10-quater della L. 212/2000, si può sostenere che entro l’anno, più che l’adozione del provvedimento di autotutela, dovrebbe essere presentata la domanda del contribuente all’ente impositore che consente di sindacare, poi, il diniego, sia espresso sia tacito. Esemplificando, l’avviso di accertamento notificato il 4 aprile 2024 deve essere impugnato entro 60 giorni (art. 21 del DLgs. 546/92), ovvero entro il 3 giugno 2024: in mancanza il 4 giugno 2024 l’atto è definitivo. Sicché, l’autotutela obbligatoria deve intervenire entro il 4 giugno 2025 con la conseguenza che entro la medesima data il contribuente dovrà presentare la relativa istanza.Secondo l’Amministrazione finanziaria si può sostenere un’altra interpretazione.Una diversa lettura della norma potrebbe portare al risultato per cui, decorso l’anno da quando sono spirati i termini per il ricorso, non c’è più nessun dovere di autotutela obbligatoria tramutandosi al più in una autotutela facoltativa.L’autotutela obbligatoria non presuppone, come prevede il comma 1 dell’art. 10-quater della L. 212/2000, la domanda di parte, potendo questa anche avvenire su iniziativa dell’ufficio.L’ente impositore potrebbe, quindi, a fronte dell’istanza del contribuente lasciar trascorrere l’anno onde sostenere che non sussiste più l’obbligo di autotutela.
Se considerassimo valida l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, quali potrebbero essere le conseguenze?
Sostenendo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, in sede contenziosa è prevedibile che si porrà una preliminare questione sulla corretta qualificazione dell’autotutela obbligatoria o facoltativa.Infatti, trascorso l’anno un eventuale diniego, soprattutto quello tacito, pone un problema di tutela giudiziale dal momento che il diniego tacito all’autotutela facoltativa non è un atto impugnabile ex art. 19 del DLgs. 546/92.
L’impugnazione del diniego, quindi, prevedibilmente comporterà dapprima una valutazione del giudice tributario sul merito già in sede di esame preliminare del ricorso ex art. 27 del DLgs. 546/92: sicché ove questo ritenga la fattispecie non rientrante nell’art. 10-quater della L. 212/2000, respingerebbe il ricorso per inammissibilità del medesimo con decreto, reclamabile ex art. 28 del DLgs. 546/92.
Quindi qual è la strada migliore da seguire?
In un’ottica estremamente prudenziale, a fronte dell’istanza del contribuente, se possibile, si potrebbe optare per l’impugnazione del diniego tacito 90 giorni prima dello spirare del termine annuo in argomento, ciò per evitare che ci si veda opporre l’insussistenza dell’obbligo di autotutela (e come logica conseguenza presentare la domanda di autotutela per tempo, prima dei 90 giorni dallo scadere dell’anno).
Infatti, il silenzio che equivale a rifiuto, si forma decorsi 90 giorni dalla domanda del contribuente per effetto della modifica all’art. 21 del DLgs. 546/92.A nostro avviso sembra più coerente con l’assetto della riforma la prima interpretazione fornita, ovvero che la presentazione dell’istanza del contribuente debba avvenire entro un anno dalla definitività dell’atto, tuttavia, si auspica un intervento legislativo chiarificatore al fine di evitare interpretazioni contrastanti.
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