Il richiedente protezione complementare mantiene lo status di richiedente protezione speciale

28 dic 2023 · 5 min. 28 sec.
Il richiedente protezione complementare mantiene lo status di richiedente protezione speciale
Descrizione

TRIBUNALE DI BRESCIA N. R.G. 11655/2023 DEL 7/12/2023 La protezione complementare si presenta all'interno della protezione internazionale ma il richiedente mantiene lo status di richiedente protezione speciale 2. In linea...

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TRIBUNALE DI BRESCIA N. R.G. 11655/2023 DEL 7/12/2023
La protezione complementare si presenta all'interno della protezione internazionale ma il richiedente mantiene lo status di richiedente protezione speciale

2. In linea con quanto ritenuto dal Tribunale di Venezia nell’ordinanza cautelare del 13.9.2023 (citata da parte ricorrente) e da altro Giudice di questo stesso Tribunale nell’ordinanza cautelare del 13.11.2023 emessa nel proc. n. 11487/2023 R.G., si condivide qui la tesi secondo cui – dopo l’entrata in vigore, in data 6.5.2023, della nuova disciplina posta dal d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 – la domanda di protezione complementare debba essere presentata nell’àmbito della procedura amministrativa prevista per la richiesta di protezione internazionale, con conseguente onere del richiedente di presentarsi personalmente presso gli uffici della Questura. Depone, infatti, chiaramente in tal senso l’avvenuta abrogazione dell’art. 19, comma 1.2, secondo periodo, d.lgs. 286/1998, norma che consentiva in precedenza di chiedere il permesso per protezione speciale direttamente al Questore.
3. Nel caso di specie, la domanda è stata formulata in data successiva (2.8.2023) a quella dell’entrata in vigore della nuova disciplina, che impone oggi di conformare l’iter procedimentale delle domande di protezione complementare (tra cui quella di protezione speciale) a quello prescritto in materia di protezione internazionale (ossia attraverso presentazione personale presso la Questura competente). Si condivide, peraltro, la tesi sostenuta (sia pure in via subordinata) dal ricorrente, secondo cui la modifica legislativa attiene soltanto alla procedura da seguire per la presentazione e per l’esame della domanda, che rimane pur sempre una domanda di protezione complementare, pur convogliata nel canale procedimentale previsto per le protezioni “maggiori”. Sussiste, dunque, in capo al richiedente lo status di richiedente la protezione speciale. A ritenere diversamente, del resto, si costringerebbero i soggetti muniti dei requisiti della sola protezione complementare ad invocare, pur senza titolo, anche il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, con inutile aggravio del lavoro delle Commissioni territoriali.
4. In replica a quanto eccepito dall’amministrazione resistente, occorre, peraltro, precisare non sussiste alcun difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto la domanda volta al riconoscimento della protezione complementare trova il proprio fondamento nell’art. 10, comma 3, Cost., che esprime un diritto soggettivo (quello di asilo) perfetto e direttamente invocabile in giudizio avanti all’A.G. ordinaria.
5. Nemmeno può condividersi l’assunto che nella fattispecie vi sia una carenza di interesse ad agire per il ricorrente, poiché il silenzio dell’amministrazione – risoltosi nell’omessa fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione dell’istanza sia pure con la procedura prevista per le domande di protezione internazionale – si traduce in una negazione dell’esercizio del diritto che egli afferma. Tanto più che, come documentato dal ricorrente e come emerge in modo lampante dalle vicende del parallelo proc. n. 11637/2023 R.G., altre Questure hanno consentito agli interessati di formalizzare la relativa istanza di protezione complementare.
Ne discende un interesse concreto e attuale del ricorrente a veder assunta in carico la sua domanda mediante la fissazione del necessario appuntamento presso gli uffici questorili.
6. In relazione al fumus boni iuris, non può che condividersi il fatto che, anche al solo fine di rigettare la domanda o esprimere un qualsivoglia diniego in merito alla domanda di protezione complementare, la Questura sia comunque tenuta alla fissazione dell’appuntamento richiesto e a dare avvio alla procedura amministrativa; la decisione nel merito spetterà, poi, all’amministrazione e sarà eventualmente oggetto di sindacato giurisdizionale nelle forme di legge.
7. Appare altresì evidente la sussistenza di un pericolo concreto e attuale per..., il quale, in assenza di appuntamento e di avvio del pedissequo procedimento amministrativo, permane in una posizione di irregolarità che non vede margini per essere sanata nemmeno attraverso gli strumenti giudiziari a tutela della persona e del diritto di difesa.
In conclusione, si ritiene che ricorrano i requisiti per l’accoglimento del presente ricorso solo in relazione alla richiesta di ordinare alla Questura di Brescia la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda, con conseguente rilascio della ricevuta valevole come titolo di soggiorno provvisorio nei termini di legge (si rammenta, peraltro, che il valore di titolo di soggiorno provvisorio della ricevuta era stato riconosciuto dalla giurisprudenza di merito anche per le domande autonome di protezione speciale presentate nel vigore della precedente disciplina: cfr. Trib. Bologna, 4 febbraio 2023, nell’àmbito del proc. n. 10625/2022). Ogni valutazione successiva alla presentazione dell’istanza è viceversa rimessa, come ovvio, all’amministrazione preposta.
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Autore Avv. Fabio Loscerbo
Organizzazione Fabio Loscerbo
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