IL PERMESSO PER ASSISTENZA MINORI NON PUÒ ESSERE CONVERTITO IN P. S. UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

19 ott 2023 · 4 min. 41 sec.
IL PERMESSO PER ASSISTENZA MINORI NON PUÒ ESSERE CONVERTITO IN P. S. UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
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È legittimo il diniego di conversione del titolo di soggiorno per assistenza minori in permesso di lungo periodo, atteso che il titolo di cui all’art. 31, co. 1, TUI è...

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È legittimo il diniego di conversione del titolo di soggiorno per assistenza minori in permesso di lungo periodo, atteso che il titolo di cui all’art. 31, co. 1, TUI è legato a specifiche e gravi esigenze di carattere temporaneo e non può essere invocato e applicato al fine di eludere l’articolata disciplina che regola il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, addirittura per ottenere un permesso di lungo periodo.
TAR Lazio, sez. I stralcio, 6 ottobre 2023, n. 14783

nonché un terzo permesso ex art. 31 d.lgs. 286/1998 dal 13 febbraio 2018 al 13 febbraio 2019.

Pertanto, come già rilevato in sede cautelare, alla data della presentazione della domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo - 13 febbraio 2019, il quinquennio che ha preceduto la domanda non risulta interamente coperto da permessi di soggiorno.

5. La condizione del soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro interessato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di cui trattasi, stabilita all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva UE 2003/109, costituisce una condizione indispensabile per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo previsto dalla stessa direttiva, cosicché un cittadino di un paese terzo può presentare domanda, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, per acquisire tale status, solo se egli stesso soddisfi, a titolo personale, detta condizione (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 17 luglio 2014, in causa C-469/13).

6. In conclusione non è possibile rilasciare a uno straniero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in assenza della dimostrazione del requisito del soggiorno regolare nel territorio della Repubblica Italiana nei cinque anni precedenti la presentazione della richiesta alle Autorità competenti (cfr. Cons. Stato, sez. I, 20 luglio 2016 n. affare 1089/2016). Tutto ciò non senza considerare - come rilevato dalla Questura di Roma nel provvedimento impugnato e nella relazione depositata in giudizio - che l’interessato non si è avvalso, nel periodo di permanenza in Italia, dei decreti riguardanti la possibilità di ottenere l’emersione da lavora irregolare di cui alle leggi n. 102/2009 e n. 109/2012.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
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Autore Avv. Fabio Loscerbo
Organizzazione Fabio Loscerbo
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