EMERSIONE: ILLEGITTIMITA' DEL RIFIUTO PER SEGNALAZIONE SCHENGEN SE QUESTA È SUCCESSIVA AL PARERE FAVOREVOLE DELLA QUESTURA
Scarica e ascolta ovunque
Scarica i tuoi episodi preferiti e goditi l'ascolto, ovunque tu sia! Iscriviti o accedi ora per ascoltare offline.
Descrizione
Merita tutela cautelare il lavoratore straniero che si è visto negare l’emersione in ragione di una segnalazione Schengen sopraggiunta dopo che la Questura aveva già espresso parere favorevole e, di...
mostra di piùTAR Calabria, sez. II, 7 settembre 2023, n. 432
Considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta, atteso che si presentano profili di “fumus, in relazione alla interpretazione a cui il Collegio ritiene di aderire, secondo la quale gli elementi di cui alla normativa applicabile per l’istituto della “emersione” di cui al d.l. n. 34/2020 come convertito, per la sua peculiarità, devono essere valutati dall’Amministrazione quale “fotografia” dello stato di fatto al momento della presentazione della domanda, non potendo ricadere sulla parte richiedente (datore di lavoro e lavoratore extra-comunitario) i tempi lunghi – sia pure giustificati dalla consistente mole di richieste di questo tipo di “emersione” – per la lavorazione della “pratica”;
Considerato che nel caso di specie la “segnalazione Schengen” è intervenuta ben dopo la presentazione della domanda;
Considerato che, nel caso di specie, la Questura di Cosenza aveva già espresso parere favorevole all’emersione dal lavoro irregolare e di conseguenza lo sportello unico per l’immigrazione presso l’U.T.G. di Cosenza aveva predisposto convocazione delle parti, sia pure per la data dell’8 febbraio 2022, successiva alla suddetta “segnalazione”;
Considerato sussistente il pregiudizio dedotto, in virtù della situazione di fatto del lavoratore, che non risulta gravato da altri elementi negativi e risulta inserito nel quadro sociale italiano;
Considerato che, per la novità della fattispecie, le spese della presente fase possono compensarsi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto:
a) sospende l’esecuzione del provvedimento impugnando, ordinando all’Amministrazione un immediato riesame della fattispecie alla luce di quanto dedotto in motivazione;
Informazioni
Autore | Avv. Fabio Loscerbo |
Organizzazione | Fabio Loscerbo |
Sito | - |
Tag |
Copyright 2024 - Spreaker Inc. an iHeartMedia Company