Acconti di novembre: chi può usufruire della proroga
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Descrizione
Il 30 novembre scade il termine per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per l’anno 2020. Tra i pagamenti rientrano l’Irpef, le imposte...
mostra di piùPer venire incontro a chi sta subendo maggiormente la crisi a causa della pandemia, il Legislatore, con il DL Agosto (art. 98, D.L. n. 104/2020) aveva già individuato alcune categorie di contribuenti che possono far slittare il termine dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021.
Ora il Decreto Ristori bis (art. 6, D.L. n. 149/2020) amplia ulteriormente la platea degli interessati.
Entrambi i provvedimenti si rivolgono ad una prima platea comune di contribuenti interessati e precisamente si tratta dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro. Vi rientrano anche:
i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA.
Il DL agosto stabilisce che per usufruire della proroga i soggetti di cui sopra devono aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019
Invece con il Decreto Ristori bis la proroga si applica a prescindere da un eventuale calo di fatturato, ma solo ai suddetti contribuenti ISA e assimilati che esercitano determinate attività e che operano solo in alcune regioni d’Italia (come evidenziato nel podcast).
In questo contesto è utile ricordare che coloro che non possono differire al 30 aprile 2021 il termine per il versamento degli acconti possono versare gli acconti con il metodo previsionale in luogo del metodo storico utilizzando la nuova regola contenuta nell’articolo 20 del DL 23/2020, che consente un margine di tolleranza pari al 20% in caso di errore.
Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
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Autore | Italiaonline |
Organizzazione | Italiaonline |
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