Accertamento fiscale: le novità al via dal 30 aprile
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Tema: Accertamento fiscale: le novità al via dal 30 aprile 1) Buongiorno Avvocato, ci sono delle novità relative all’accertamento fiscale a partire dal 30 aprile appena trascorso, di cosa si...
mostra di più1) Buongiorno Avvocato, ci sono delle novità relative all’accertamento fiscale a partire dal 30 aprile appena trascorso, di cosa si tratta?
Buongiorno Stefano e bentrovati ai nostri ascoltatori.
Dal 30 aprile stiamo assistendo a un nuovo approccio nelle procedure di accertamento, ovvero: schema di atto, fattispecie incluse per la prima volta nell’accertamento con adesione e più ampie possibilità di definizione delle potenziali contestazioni. Questo, in estrema sintesi, quello che il 30 aprile rappresenta nell’ambito del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti con la contemporanea entrata in vigore delle norme in materia di contraddittorio preventivo ed accertamento con adesione. Ovviamente ricordiamo che siamo in attesa del completamento del sistema di definizione delle liti attraverso l’emanazione definitiva del decreto di riforma sulle sanzioni tributarie, che, in concreto, offriranno ulteriori ed innovative possibilità di chiusura delle possibili contestazioni tributarie.
2) Qual è il filo conduttore della riforma del sistema fiscale?
La riforma del sistema fiscale si fonda, in concreto, su due aspetti che sono congiuntamente finalizzati ad evitare il più possibile l’avvio di una controversia devoluta al giudice. Il primo aspetto è quello che verrà vagliato operativamente nei prossimi mesi ed è legato alla attuazione del concordato preventivo biennale che, in linea di principio, dovrebbe garantire una predeterminazione della pretesa tributaria per un biennio.Il secondo aspetto è rappresentato dalla contemporanea introduzione ed attuazione del principio del contraddittorio preventivo disciplinato dall’articolo 6 bis della legge n. 212 del 2000 in relazione agli atti che saranno emessi da oggi.Atti in relazione ai quali, contemporaneamente, entra in vigore il nuovo percorso di accertamento con adesione per effetto della riforma del dlgs 218 del 1997.
3) Ma vediamo nel dettaglio i tratti salienti che in buona sostanza sono 3, partendo dal primo: il tempo.
Prima di emanare un atto impositivo per il quale è necessario effettuare una valutazione di merito e che, dunque, non prevede esclusivamente un confronto od una liquidazione matematica sulla base di dati già in possesso dell’amministrazione finanziaria, quest’ultima deve informare il contribuente tramite lo schema di atto. Naturalmente, nel momento in cui si tratta dei potenziali avvisi di accertamento o di rettifica il contenuto dello schema di atto ricalcherà quelli che sono stati, sino a ieri, i principi contenuti negli articoli da 5 a 5 ter del dlgs 218 del 1997 : la rappresentazione cioè di quella che l’amministrazione finanziaria riterrà essere la corretta pretesa impositiva. Rispetto alla quale, al contribuente verrà data di fatto una doppia possibilità e cioè presentare le proprie controdeduzioni con almeno 60 giorni di tempo dalla notifica del suddetto schema ovvero avviare, sin da subito, la fase di accertamento con adesione. Fermo restando che, nell’ottica della riforma dell’accertamento con adesione, anche nel primo caso (cioè quello di presentazione delle controdeduzioni), potrà comunque essere avviata, proprio sulla base del contenuto delle osservazioni del contribuente, la fase di accertamento con adesione.4) Secondo tratto saliente della riforma: le fattispecie inserite che prima erano state escluse.
L’elemento di maggiore innovazione nel rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti può essere riassunto da un lato nella possibilità che, in un qualunque momento del confronto, si possa addivenire alla definizione della pretesa in itinere e rappresentata dallo schema di atto e, dall’altro, nella circostanza che nella lettura congiunta delle disposizioni di riforma entrano nell’ambito di applicazione dell’adesione fattispecie prima escluse.
Si pensi, ad esempio, alle contestazioni in materia di sanzioni ovvero agli atti di recupero dei crediti di imposta. Questa ultima fattispecie, in particolare, da oggi sarà pienamente veicolata nell’ambito delle nuove disposizioni di cui all’articolo 38 bis del dpr n. 600 del 1973. Un quadro, dunque, che in sintesi si può riassumere in tre momenti, di fatto contemporaneamente operativi da oggi:
passaggio necessario attraverso lo schema di atto laddove la potenziale contestazione comporti, comunque, un aspetto valutativo e non meramente “matematico”;ampliamento della fase di adesione che potrà intervenire anche laddove, inizialmente, non sia stata richiesta;nuove fattispecie sostanziali incluse nella predetta fase quali, ad esempio, le contestazioni in merito al recupero di crediti di imposta.
5) Concludiamo con il terzo tratto saliente: più opzioni di definizione.
Dal 30 aprile saranno a disposizione maggiori opzioni per la definizione immediata di eventuali contestazioni senza nemmeno attendere la notifica dello schema di atto.
Naturalmente, in questa prima fase si dovrà tenere conto che gli schemi di atto riguarderanno annualità ancora accertabili e che avranno, come base di riferimento per le sanzioni, norme che saranno poi superate dalla riforma del sistema sanzionatorio.
Sono queste quindi le tematiche che approfondirete nella prossima puntata del TaxShowLive?
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Autore | Radio Dream on Fly |
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